TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione
Art. 208.
(Contributo al Club alpino italiano).
Art. 1.
(Contributo al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano).

      1. È autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano per le finalità istituzionali del medesimo Corpo.

      1. È autorizzata, a decorrere dall'anno 2007, la spesa di 500.000 euro in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, quale contributo straordinario per le finalità istituzionali del medesimo Corpo.

        2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 

Art. 2.
(Contributo ordinario al Club alpino italiano).
 

      1. Il contributo annuo ordinario in favore del Club alpino italiano, di cui all'articolo 5 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, come elevato, da ultimo, dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 1985, n. 776, è ulteriormente incrementato di 220.000 euro per l'anno 2007, di 60.000 euro per l'anno 2008 e di 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009.

        2. All'onere di cui al comma 1, pari a 220.000 euro per l'anno 2007, 60.000 euro

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  per l'anno 2008 e 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.